/ statuto
Statuto della "Fondazione dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano"
Modifiche statutarie approvate con Decreto della Regione Lombardia n.817 del 20/10/2017
Articolo 22
Scioglimento della Fondazione
1. In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli,
nonché di estinzione della Fondazione nei casi previsti dalla legge, i beni della Fondazione
saranno liquidati e il ricavato, al netto delle spese di liquidazione,
sarà destinato, secondo criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione,
ad organizzazioni non lucrative che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione.
2. Per la liquidazione dei propri beni la Fondazione si avvale di tre liquidatori nominati
dal Consiglio di amministrazione all'atto dello scioglimento.