/statuto
Fondazione dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano
(Riconosciuta dalla regione con D.G.R. del 31 marzo 1999 - n.6/42218)
9.
Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare il Consiglio di Amministrazione:
- approva il conto consuntivo di ogni anno solare (entro il 30 aprile dell'anno
successivo) e la relazione illustrativa;
- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico
ed economico;
- delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni, e dei lasciti salve
restando le formalità stabilite dalla legge;
- stabilisce i programmi della Fondazione;
- decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla
Fondazione;
- delibera le modifiche dello statuto (da sottoporre all'autorità tutoria per
l'approvazione nei modi di legge e ciò in deroga a quanto previsto dal
successivo articolo 11) a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi
componenti.
Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.
In assenza del Segretario del Consiglio di Amministrazione, la sua funzione verrà svolta da un Consigliere designato a maggioranza dai membri presenti alla riunione.
In assenza del Presidente la sua funzione verrà assolta dal Vice-Presidente. Ove anche questo sia assente le riunioni saranno presiedute dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'Ordine fra i presenti alla riunione.